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Lombardia in zona arancione: le disposizioni sulla pesca presenti nell’ordinanza 733 dell’1 aprile

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2) Con riferimento alle attività di pesca:
• l’attività di pesca professionale è consentita in tutto il territorio della regione;
• in zona arancio, lo svolgimento dell’attività di pesca dilettantistico sportiva,
anche presso i centri privati di pesca, compresa la pesca subacquea e con
l’uso di natante, è consentito esclusivamente nel territorio della Provincia di
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residenza, domicilio o abitazione;
• in zona rossa l’attività di pesca sportiva e dilettantistica può essere
effettuata esclusivamente nel comune di residenza, domicilio o abitazione in
forma individuale con obbligo di rientro nella medesima giornata presso la
propria abitazione;
• all’interno del territorio provinciale sono consentiti gli spostamenti delle
guardie ittiche volontarie di cui alla Legge regionale n. 31 del 5 dicembre
2008;
• lo spostamento degli operatori dal comune di residenza, domicilio o
abitazione, è consentito al fine dello svolgimento di attività ittiogenica
presso gli incubatoi ittici;
• sono consentiti ai soggetti espressamente autorizzati lo svolgimento delle
attività di contenimento delle specie ittiche alloctone invasive;

Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 2 aprile 2021 in relazione ai periodi in cui la Regione Lombardia è classificata nella c.d. zona arancione o rossa di cui rispettivamente ai Capi IV e V del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, in base all’emissione delle Ordinanze del Ministro della Salute.

ORDINANZA 733 del 1 Aprile 2021 – Emergenza COVID19 -DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ AGRICOLE, CONTROLLO FAUNISTICO, ATTIVITÀ VENATORIE E PISCATORIE